ALBO ENTI/OPERATORI ACCREDITATI DEL SISTEMA SOCIALE INTEGRATO

La Legge R.T. n. 82/2009 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina l’accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private, dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona, compresi quelli che operano nelle aree dell’integrazione socio sanitaria, al fine di promuovere la qualità del sistema integrato dei servizi e delle prestazioni e l’adeguatezza alla soddisfazione dei bisogni.

L’accreditamento attribuisce ai soggetti pubblici e privati l’idoneità ad erogare prestazioni sociali e socio sanitarie per conto degli enti pubblici competenti, ed ha validità su tutto il territorio regionale (art. 2 l.r. 82/2009).

L’accreditamento può essere richiesto:
•    dalle strutture pubbliche e private individuate dall’articolo 21, comma 1, della l.r. 41/2005, in possesso dell’autorizzazione al funzionamento direttamente alla Regione Toscana;
•    dal Legale Rappresentante dei soggetti pubblici e privati, compresi gli enti e organismi a carattere non lucrativo, per l’erogazione dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona (art. 7, c.1 l.r. 82/2009) al Comune dove hanno sede legale;
•    dagli operatori individuali per l’erogazione dei servizi di assistenza domiciliare (art. 7, c.2 l.r. 82/2009) al Comune dove sono residenti.
Le modalità e i requisiti per richiedere ed ottenere l’accreditamento sono indicati nella legge regionale del 28/12/2009 n. 82, nel Regolamento approvato con DPGR 86/R del 11/8/2020, nelle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 245 del 15/3/2021 e n. 289 del 22/3/2021 e relativi allegati.
La nuova normativa prevede come primo adempimento le strutture e i servizi già accreditati si adeguino entro un anno ai requisiti generali e ai requisiti specifici contenuti nella nuova normativa. L’ avvenuto adeguamento deve essere comunicato entro il medesimo termine alla Regione (strutture) o al Comune (servizi) a pena di decadenza.
Per quanto riguarda le nuove strutture che intendono accreditarsi, il riferimento normativo è l’art. 4 della l.r. 82/2009.
Per quanto riguarda i nuovi servizi, compresi gli operatori individuali, che intendono accreditarsi, il riferimento normativo è l’art. 7 della l.r. 82/2009.
 
Accreditamento Operatori Individuali (Badanti)

Gli operatori individuali (Badanti) sono accreditati per l’erogazione dei servizi di assistenza domiciliare dal Comune nel quale risiedono. L’accreditamento è obbligatorio quando la famiglia in cui prestano servizio riceve un contributo pubblico (per es.: assistenza domiciliare indiretta contributo badante – servizi finanziati dal POR-FSE – progetto regionale Pronto Badante…). L’accreditamento è valido su tutto il territorio regionale. L’operatore individuale accreditato resta tale fino alla rinuncia e/o alla cancellazione per mancanza di requisiti.
Per ottenere l’accreditamento, l’operatore individuale deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
–    rapporto di lavoro in corso in campo assistenziale comprovato dall’iscrizione all’INPS; 
–    aver maturato una esperienza professionale in campo assistenziale di almeno 3 mesi comprovata dall’iscrizione all’INPS; 
–    attestato di formazione in campo assistenziale.


La domanda di accreditamento deve essere presentata dallo sportello SUAP dell’Unione Comuni Garfagnana

ALBO BADANTI AGGIORNATO AL 29/06/2023.docx