Aggiornamento Albo Presidenti di Seggio anno 2024 – scadenza 31/10/2023 –

L’Amministrazione Comunale ha avviato l’aggiornamento dell’albo delle persone idonee a ricoprire l’incarico di Presidente di Seggio Elettorale. L’avviso è rivolto alle persone con un’età inferiore ai 70 anni iscritte nelle liste elettorali del Comune e in possesso di diploma di istruzione secondaria di II° grado o titolo superiore. Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Seggio Elettorale di sezione coloro che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 23 del T.U. delle leggi per la composizione e la Elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, ed all’art. 38 del T.U. delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 Marzo 1957 n. 361. Le persone interessate potranno presentare la propria domanda entro il prossimo 31 ottobre.

NOVITA’ ANAGRAFE: DAL 15/11/2021 CERTIFICATI ON LINE

A partire dal 15/11/2021, i cittadini in possesso di credenziali SPID, CIE o CNS potranno reperire i certificati sottoelencati, anche in forma contestuale,  senza doversi recare presso lo sportello Anagrafe.  Trattasi dei seguenti:

  • ANAGRAFICO DI NASCITA 
  • ANAGRAFICO DI MATRIMONIO
  • CITTADINANZA
  • ESISTENZA IN VITA
  • RESIDENZA
  • RESIDENZA AIRE
  • STATO CIVILE
  • STATO DI FAMIGLIA
  • STATO DI FAMIGLIA E STATO CIVILE
  • RESIDENZA IN CONVIVENZA
  • STATO DI FAMIGLIA AIRE
  • STATO DI FAMIGLIA CON RAPPORTO DI PARENTELA
  • STATO LIBERO
  • ANAGRAFICO DI UNIONE CIVILE 
  • CONTRATTO DI CONVIVENZA     

    Per ottenere la certificazione occorre accedere al portale https://www.anpr.interno.it/  con la propria identità digitale. Se la  richiesta riguarda un familiare,  verrà mostrato l’elenco dei componenti della famiglia per cui è possibile richiedere un certificato. Oltre a poter visionare l’anteprima per verificare la correttezza dei dati, si potrà scaricare in formato PDF e stampare, oppure scegliere di riceverlo via mail. Sullo stesso portale è poi possibile monitorare l’avanzamento del processo di adesione da parte dei vari Comuni italiani.

CAMBIO DI RESIDENZA E CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA – COMUNICAZIONI

CAMBIO RESIDENZA       

Dal 9 maggio sono in vigore le nuove norme sul “CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE”.L’art. 5 del Decreto Legislativo 09/02/2012, n. 5, convertito in L. 04/04/2012 n. 35, introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all’art. 13, comma 1, lettera a), b) e c) del D.P.R. 223/1989

a) TRASFERIMENTO DI RESIDENZA DA ALTRO COMUNE, DALL’ESTERO E PER L’ESTERO;
b) COSTITUZIONE DI NUOVA FAMIGLIA O MUTAMENTI INTERVENUTI NELLA COMPOSIZIONE DELLA   FAMIGLIA;
c) CAMBIO DI ABITAZIONE ALL’INTERNO DEL COMUNE STESSO.

Le disposizioni del D.L. acquistano efficacia dal 9 maggio 2012 (art. 5, C. 6). Le novità riguardano la possibilità di effettuare le dichiarazioni anagrafiche , attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell’interno (e disponibili su questa pagina), che sarà possibile inoltrare al comune competente con le modalità di cui all’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 (*).

Ciò posto, ai sensi della richiamata disposizione del D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 65 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al d.lgs. n. 82/2005, che definisce le modalità di inoltro telematico delle istanze, i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche nei seguenti modi:

  • direttamente all’ Ufficio Protocollo o Demografico del Municipio (PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO).
  • per raccomandata, indirizzata a: COMUNE  DI CAMPORGIANO –  Ufficio Anagrafe – Piazza Roma n. 1   55031 CAMPORGIANO  (Lucca)
  • via telefax  al numero:   0583-618433
  • via e-mail all’indirizzo:  segreteria@comune.camporgiano.lu.it  (per protocollazione) oppure  demografico@comune.camporgiano.lu.it (ufficio competente).
  • tramite PEC all’indirizzo:  comune.camporgiano@postacert.toscana.it

 ad una delle seguenti condizioni:

a. che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b. che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della Carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c. che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
d. che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

La dichiarazione per essere accettata deve contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti negli appositi moduli. Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento di identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.

MODELLI SCRIVIBILI E SCARICABILI

  1. DICHIARAZIONE DI RESIDENZA CON PROVENIENZA DA ALTRO COMUNE, ESTERO, AIRE ALTRO COMUNE, CAMBIO INDIRIZZO ALL’INTERNO DEL COMUNE.
  2. ALLEGATO A (CITTADINI DI STATI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA)
  3. ALLEGATO B (CITTADINI DI STATI APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA)
  4. DICHIARAZIONE DI TRASFERIMENTO ALL’ESTERO

PROSIEGUO DELL’ITER

A seguito della dichiarazione resa l’ufficio anagrafe entro i 2 giorni successivi, provvede a :

  • registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni medesime ;
  • accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione (o la registrazione) stessa
  • e se, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l’iscrizione (o la registrazione) si intende confermata.

Dal momento della registrazione (entro i 2 giorni lavorativi successivi), si potranno ottenere certificati di residenza e stato di famiglia; solo dopo la cancellazione dal comune di precedente iscrizione anagrafica, in caso di iscrizione per “immigrazione”, si potranno ottenere tutti gli altri certificati anagrafici.

CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI

I commi 4 e 5 dell’art. 5 del decreto-legge in esame disciplinano la fase successiva alla registrazione delle dichiarazioni rese, ovvero quella che attiene all’ accertamento dei requisiti previsti per l’iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione, nonché agli effetti derivanti dagli eventuali esiti negativi di tali accertamenti. In particolare, il citato comma 4 prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione falsa. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dal1′art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accetamenti esperiti.  Inoltre la norma prescrive, in caso di non rispondenza allo stato di fatto, il ripristino delle registrazioni anagrafiche antecedenti alla data della dichiarazione resa:

  • nel caso di prima iscrizione anagrafica (dall’estero o da irreperibilità) si procederà a cancellare l’interessato con effetto retroattivo a decorrere dalla dichiarazione;
  • nell’ipotesi di iscrizione con provenienza da altro comune o dall’estero del cittadino iscritto all’ AIRE si cancellerà l’interessato dalla data della dichiarazione e dame immediata comunicazione al comune di provenienza o di iscrizione AIRE al fine della tempestiva iscrizione dello stesso con la medesima decorrenza;
  • nel caso di cambiamento di abitazione si registrerà nuovamente l’interessato nell’abitazione precedente, sempre con la decorrenza già indicata

(*) art. 38 DPR 28/12/2000 n. 445:

1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, ivi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l’iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell’istanza sottoscritta dall’interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo .

==================

CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA       

La Carta di Identità Elettronica  viene rilasciata SOLO PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO e nel giorno di GIOVEDI’,  fatte salve urgenze dimostrabili. Di seguito, pubblichiamo un’informativa contenente le principali informazioni da conoscere per prepararsi a questa nuova fase. RACCOMANDIAMO PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA FOTOGRAFIA CHE DEVE AVERE LE MEDESIME CARATTERISTICHE RICHIESTE PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO ELETTRONICO (sfondo bianco, risoluzione e dimensioni adeguate, ecc.)

Il Decreto Legge 17/03/2020 n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, stabilisce, tra l’altro, LA PROROGA DELLA SCADENZA DELLE CARTE DI IDENTITA’, SIA ELETTRONICHE CHE CARTACEE, SCADUTE O IN SCADENZA ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL SUDDETTO DECRETO,  AL 30/04/2021, AI SOLI FINI DI IDENTIFICAZIONE NEL TERRITORIO ITALIANO.  LA PROROGA NON HA, INFATTI,  VALIDITA’ PER L’ESPATRIO PER IL QUALE, QUINDI, RIMANE VALIDA LA SCADENZA NATURALE.

INFORMATIVA CIE

ASSENSO ESPATRIO MINORI GENITORE ASSENTE ALLA FIRMA

ATTO DI ASSENSO ESPATRIO     

 ASSENSO ESPATRIO AUTOCERTIFICATO

EMERGENZA SANITARIA COVID-19 – PROROGA SCADENZA CARTE DI IDENTITA’ AL 31/12/2020

Il Decreto Legge 17/03/2020 n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, stabilisce, tra l’altro, LA PROROGA DELLA SCADENZA DELLE CARTE DI IDENTITA’, SIA ELETTRONICHE CHE CARTACEE, SCADUTE O IN SCADENZA ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL SUDDETTO DECRETO,  AL 31/12/2020, AI SOLI FINI DI IDENTIFICAZIONE NEL TERRITORIO ITALIANO.  LA PROROGA NON HA, INFATTI,  VALIDITA’ PER L’ESPATRIO PER IL QUALE, QUINDI, RIMANE VALIDA LA SCADENZA NATURALE.

1 2 3