GAIA S.P.A. – RESTITUZIONE QUOTA DEPURAZIONE – TERMINE ULTIMO RICHIESTA: 30/09/2014

GAIAA seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 10/10/2008, e di quanto stabilito dall’ Autorità di Ambito (Delibera n. 56 del 16/12/2008), l’utente non servito da impianto di depurazione deve:

A decorrere dal 11/10/2008 (incluso) essere esentato dall’applicazione della relativa tariffa in forma automatica da parte del gestore.

A decorrere dal 01/01/2005 al 10/10/2008 (incluso) essere rimborsato di quanto corrisposto dal 01/01/2005 (data in cui è stato affidato il S.I.I. a Gaia S.p.A) al 10/10/2008 (incluso), su presentazione di “documentata istanza”.

IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE E’ FISSATO AL 30/09/2014.  Tutte le informazioni, collegandosi al seguente link.  http://www.gaia-spa.it/tariffe/MAIN-tariffe.asp