IMU TERRENI AGRICOLI – REINTRODOTTA L’ESENZIONE DAL PAGAMENTO

 tributi
Pubblichiamo di seguito, il testo pervenutoci da Uncem Toscana, riguardante la reintroduzione dei criteri che classificavano il Comune di Camporgiano come Comune TOTALMENTE MONTANO E PERTANTO ESENTE DAL PAGAMENTO DELL’IMU SU TUTTI I TERRENI AGRICOLI.  Coloro che, nel frattempo, avessero pagato dovranno fare richiesta di rimborso all’ Ufficio Tributi del Comune.
Il governo, con un consiglio dei Ministri straordinario, ha risolto il problema dell’Imu agricola montana, fissando nuovi criteri altimetrici per il pagamento con esenzione totale per 3456 comuni (prima erano 1498) e parziale per 655 comuni. I contribuenti, che non rientrano nei parametri per l’esenzione, verseranno l’imposta entro il 10 febbraio 2015. Lo spiega il ministero dell’Agricoltura in una nota. La soluzione deriva dall’incontro, svolto stamattina, tra il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan e il ministro delle Politiche Agricole Maurizio Martina. Il governo doveva decidere se prorogare l’esenzione, essendo la scadenza del pagamento fissata per lunedì 26 gennaio. «Abbiamo lavorato per una soluzione definitiva e strutturale della vicenda Imu sui terreni montani – ha dichiarato il ministro Maurizio Martina – con il decreto di oggi abbiamo risolto i problemi amministrativi sopravvenuti».Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge contenente misure urgenti in materia di esenzione Imu che va a ridefinire i parametri precedentemente fissati, ampliandone la platea. Il testo prevede che a decorrere dall’anno in corso, 2015, l’esenzione dall’imposta municipale propria (Imu) si applica:

– ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani, come riportato dall’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat; 

– ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati come parzialmente montani, come riportato dall’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat.

Tali criteri si applicano anche all’anno di imposta 2014. Per l’anno 2014 non è comunque dovuta l’Imu per quei terreni che erano esenti in virtù del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, e dell’Interno, del 28 novembre 2014 e che invece risultano imponibili per effetto dell’applicazione dei criteri sopra elencati. I contribuenti, che non rientrano nei parametri per l’esenzione, verseranno l’imposta entro il 10 febbraio 2015.