ELEZIONI EUROPEE 2024 – ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DEI CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA RESIDENTI IN ITALIA

In occasione della prossima elezione del Parlamento europeo, fissata tra il 6 e il 9 giugno 2024, (per l’Italia 8/9 giugno 2024), anche i cittadini degli altri Paesi dell’Unione Europea, residenti nel Comune di Camporgiano, potranno votare in Italia per i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, inoltrando apposita domanda al Sindaco del comune di residenza.

La domanda, il cui modello è disponibile sia presso il comune che sul sito internet del Ministero dell’Interno all’indirizzo: https://dait.interno.gov.it/elezioni/documentazione/europee-2024-modulo-optanti , dovrà essere presentata personalmente o spedita mediante raccomandata entro l‘11 marzo 2024 al seguente indirizzo:

Comune di Camporgiano– Piazza Roma 1 – 55031 Camporgiano (LU) – Ufficio elettorale

Nel primo caso, la sottoscrizione della domanda, in presenza del dipendente addetto, non sarà soggetta ad autenticazione; in caso di recapito a mezzo posta, invece, la domanda dovrà essere corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, del DPR 28/12/2000, n. 445).

Nella domanda – oltre all’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita – dovranno essere espressamente dichiarati:

  • la volontà di esercitare esclusivamente in Italia il diritto di voto;
  • la cittadinanza;
  • l’indirizzo nel comune di residenza e nello Stato di origine;
  • il possesso della capacità elettorale nello Stato di origine;
  • l’assenza di un provvedimento giudiziario a carico, che comporti per lo Stato di origine la perdita dell’elettorato attivo.

L’esito positivo della richiesta comporterà l’iscrizione in un’apposita lista aggiunta; conseguentemente, verrà consegnata una tessera elettorale personale, che consentirà di votare presso il seggio indicato nella tessera stessa.

Con l’iscrizione nella suddetta lista aggiunta, il cittadino europeo potrà esercitare il voto esclusivamente per i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e non anche per i membri del Parlamento europeo spettanti al Suo Paese di origine: vi è, infatti, il divieto del doppio voto.

Richiesta di Referendum abrogativo – Abrogazione art. 19 ter Disposizioni di coordinamento e transitorie codice penale (leggi speciali in materia di animali)

Dalla data odierna e fino al 15 settembre p.v. incluso sarà possibile depositare la propria firma presso l’ufficio demografico del comune di Camporgiano per i seguenti quesiti referendari riguardanti gli allevamenti intensivi, lo sfruttamento e la sperimentazione scientifica effettuata sugli animali:

  • abrogazione art. 19 ter, disposizioni di coordinamento e transitorie codice penale (leggi speciali in materia di animali):

“Volete voi che sia abrogato l’art. 19 ter “Leggi speciali in materia di animali” delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale regio decreto 28/05/1931 n. 601, introdotto dall’art. 3 L. 20/07/2004 n. 189 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, limitatamente alle seguenti parole: “di sperimentazione scientifica sugli stessi” e “nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali”?”

  • abrogazione art. 19 ter, disposizioni di coordinamento e transitorie codice penale (leggi speciali in materia di animali):

“Volete voi che sia abrogato l’art. 19 ter “Leggi speciali in materia di animali” delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale regio decreto 28/05/1931 n. 601, introdotto dall’art. 3 L. 20/07/2004 n. 189 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, limitatamente alle seguenti parole: “alle manifestazioni storiche e culturali” e “nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali”?”

  • abrogazione art. 19 ter, disposizioni di coordinamento e transitorie codice penale (leggi speciali in materia di animali):

“Volete voi che sia abrogato l’art. 19 ter “Leggi speciali in materia di animali” delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale regio decreto 28/05/1931 n. 601, introdotto dall’art. 3 L. 20/07/2004 n. 189 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, limitatamente alle seguenti parole: “di allevamento” e “nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali”?”

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